734.722 Ordinanza del 25 gennaio 2023 sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l’inverno (Ordinanza sulla riserva invernale, OREI)

734.722 Verordnung vom 25. Januar 2023 über die Errichtung einer Stromreserve für den Winter (Winterreserveverordnung, WResV)

Art. 22 Costi e finanziamento

1 I costi per la riserva di energia elettrica sono costituiti da:

a.
un compenso corrisposto ai gestori della riserva di energia idroelettrica;
b.
un compenso per la disponibilità corrisposto ai gestori di centrali elettriche di riserva, di gruppi elettrogeni di emergenza e di impianti di cogenerazione;
c.
un indennizzo per il prelievo corrisposto ai gestori;
d.
gli importi forfettari corrisposti agli aggregatori per i servizi prestati.

2 Il finanziamento di questi costi è previsto:

a.
come parte del corrispettivo per l’utilizzazione della rete di trasporto analogamente ai costi per le prestazioni di servizio relative al sistema (art. 15 cpv. 2 lett. a LAEl); questa parte del corrispettivo per l’utilizzazione della rete figura come voce separata nella fattura;
b.
attraverso le entrate derivanti da:
1.
i pagamenti dei gruppi di bilancio di cui all’articolo 21 capoverso 1,
2.
le pene convenzionali di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettera g, all’articolo 10 capoverso 2 lettera f o all’articolo 15 capoverso 4.

3 La società di rete gestisce i fondi di cui al capoverso 2 in un conto distinto. Essa effettua i pagamenti ai partecipanti alla riserva, agli aggregatori e ad altri operatori collegati alla riserva di energia elettrica.

4 L’onere di esecuzione, in particolare quello della società di rete, inclusi i lavori preparatori, è pure finanziato con le entrate di cui al capoverso 2. Sino alla fine dell’esercizio 2023 si calcola sulla base dei costi effettivi. Sino ad allora comprende anche i costi per il finanziamento con capitale di terzi.

5 A partire dall’esercizio 2024 i costi computabili della riserva di energia elettrica sono calcolati analogamente all’articolo 15 LAEl e le differenze di copertura sono calcolate secondo l’articolo 18a capoverso 3 dell’ordinanza del 14 marzo 20085 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl). A partire dall’esercizio 2024, ai valori patrimoniali necessari per la riserva di energia elettrica sono applicati interessi al tasso di costo del capitale di terzi secondo l’allegato 1 OAEl.

Art. 22 Finanzierung

1 Die Kosten für die Stromreserve setzen sich zusammen aus:

a.
dem Vorhalteentgelt an die Betreiber der Wasserkraftreserve;
b.
dem Verfügbarkeitsentgelt an die Betreiber von Reservekraftwerken, Notstromgruppen und WKK-Anlagen in der ergänzenden Reserve;
c.
der Abrufentschädigungen für die Betreiber;
d.
der Dienstleistungspauschale für die Aggregatoren.

2 Die Finanzierung dieser Kosten erfolgt:

a.
als Teil des Netznutzungsentgelts für das Übertragungsnetz analog zu den Systemdienstleistungen (Art. 15 Abs. 2 Bst. a StromVG), wobei dieser Teil des Netznutzungsentgelts als eigenständige Position in Rechnung zu stellen ist;
b.
durch die Einnahmen aus:
1.
den Zahlungen der Bilanzgruppen nach Artikel 21 Absatz 1,
2.
den Konventionalstrafen nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe g, 10 Absatz 2 Buchstabe f oder 15 Absatz 4.

3 Die Netzgesellschaft führt für die Mittel nach Absatz 2 eine separate Sparte. Sie führt die Zahlungen an die Reserveteilnehmer, an die Aggregatoren und an weitere Akteure mit Bezug zur Stromreserve aus.

4 Der Vollzugsaufwand, insbesondere derjenige der Netzgesellschaft, wird einschliesslich der Vorbereitungsarbeiten ebenfalls aus den Einnahmen nach Absatz 2 finanziert. Er berechnet sich bis zum Ende des Geschäftsjahres 2023 nach den tatsächlichen Kosten. Bis dahin umfasst er auch die Fremdfinanzierungskosten.

5 Ab dem Geschäftsjahr 2024 werden die anrechenbaren Kosten der Stromreserve analog zu Artikel 15 StromVG und die Deckungsdifferenzen nach Artikel 18a Absatz 3 der Stromversorgungsverordnung vom 14. März 20085 (StromVV) berechnet. Die Verzinsung der für die Stromreserve notwendigen Vermögenswerte erfolgt ab dem Geschäftsjahr 2024 mit dem Fremdkapitalkostensatz nach Anhang 1 StromVV.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.