734.722 Ordinanza del 25 gennaio 2023 sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l’inverno (Ordinanza sulla riserva invernale, OREI)

734.722 Verordnung vom 25. Januar 2023 über die Errichtung einer Stromreserve für den Winter (Winterreserveverordnung, WResV)

Art. 21 Sovrapprezzo in caso di prelievo e vendita dell’energia

1 I gruppi di bilancio che hanno chiesto un prelievo pagano alla società di rete il prezzo di mercato per il periodo di prelievo e un sovrapprezzo analogo al prezzo dell’energia di compensazione. Per il sovrapprezzo la ElCom può stabilire requisiti sotto forma di valori di riferimento.

2 I gruppi di bilancio e i loro operatori e, nel caso di transazioni a valle, anche altri operatori o ulteriori attori sul mercato non possono realizzare profitti in caso di vendita di energia prelevata dalla riserva e non possono vendere tale energia all’estero.

3 I gruppi di bilancio e gli altri attori menzionati devono versare alla società di rete i profitti realizzati in violazione del capoverso 2.

Art. 21 Aufgeld bei einem Abruf und Weiterverkauf der Energie

1 Die Bilanzgruppen, die einen Abruf veranlasst haben, zahlen der Netzgesellschaft den Marktpreis für den Abrufzeitraum und ein Aufgeld analog zum Preis für Ausgleichsenergie. Die ElCom kann zum Aufgeld Vorgaben in Form von Eckwerten machen.

2 Die Bilanzgruppen und ihre Händler und bei nachgelagerten Geschäften auch andere Händler oder sonstige Marktakteure dürfen bei einem Weiterverkauf der Energie aus der Reserve keinen Gewinn erzielen und diese Energie nicht ins Ausland verkaufen.

3 Gewinne, die entgegen Absatz 2 erzielt werden, müssen die Bilanzgruppen und die anderen genannten Akteure an die Netzgesellschaft erstatten.

 

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