734.722 Ordinanza del 25 gennaio 2023 sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l’inverno (Ordinanza sulla riserva invernale, OREI)

734.722 Verordnung vom 25. Januar 2023 über die Errichtung einer Stromreserve für den Winter (Winterreserveverordnung, WResV)

Art. 23 Rimborsi alla Confederazione

1 I costi sostenuti dalla Confederazione per rendere operative le centrali elettriche di riserva e i gruppi elettrogeni di emergenza a partire dal 15 febbraio 2023, nonché eventuali costi di locazione per le centrali elettriche di riserva, sono rimborsati alla Confederazione senza interessi sull’arco di tre anni, attingendo ai fondi di cui all’articolo 22 capoverso 2. A tal fine è aumentato di conseguenza il corrispettivo per l’utilizzazione della rete di trasporto a partire dal 2024 per un periodo di tre anni.

2 Se la Confederazione non trova gestori per una centrale elettrica di riserva per cui nella fase preparatoria nel 2022 è programmata una messa in servizio a febbraio 2023, o se un gestore viene a mancare successivamente, la Confederazione corrisponde un’indennità al proprietario di tale impianto. Il finanziamento avviene secondo la disposizione di cui al capoverso 1.

3 L’indennità di cui al capoverso 2 copre i costi sostenuti per il trasferimento degli impianti in Svizzera e la sostituzione del reddito che il proprietario avrebbe ottenuto se avesse affidato gli impianti a un gestore esterno alla riserva. Tale indennità copre al massimo il periodo dal 1° febbraio 2023 al 31 maggio 2026.

4 I costi per eventuali compensi previsti dal diritto cantonale nei Comuni che ospitano gli impianti possono essere rimborsati mediante un successivo aumento del corrispettivo per l’utilizzazione della rete conformemente a quanto stabilito al capoverso 1.

Art. 23 Rückzahlungen an den Bund

1 Die Kosten, die dem Bund entstanden sind, damit Reservekraftwerke und Notstromgruppen ab dem 15. Februar 2023 in Betrieb gehen können, sowie allfällige Mietkosten für Reservekraftwerke, die der Bund anstelle eines Betreibers übernimmt, werden dem Bund ohne Verzinsung über drei Jahre aus Mitteln nach Artikel 22 Absatz 2 zurückerstattet. Dazu wird das Netznutzungsentgelt des Übertragungsnetzes ab 2024 über drei Jahre entsprechend erhöht.

2 Findet der Bund für ein Reservekraftwerk, für das in der Vorbereitungsphase im Jahr 2022 eine Inbetriebnahme im Februar 2023 geplant ist, keinen Betreiber oder fällt ein Betreiber später aus, so leistet der Bund dem Eigentümer der entsprechenden Anlagen eine Abgeltung. Die Finanzierung erfolgt gemäss der Regelung von Absatz 1.

3 Die Abgeltung nach Absatz 2 deckt die für die Verbringung der Anlagen in die Schweiz angefallenen Kosten und den Ersatz für Erträge, die der Eigentümer erzielt hätte, wenn er die Anlagen einem Betreiber ausserhalb der Reserve überlassen hätte. Eine solche Abgeltung deckt maximal die Zeit vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Mai 2026 ab.

4 Die Kosten für allfällige, im kantonalen Recht vorgesehene Abgeltungen an die Standortgemeinden können über eine spätere Erhöhung des Netznutzungsentgelts nach der Regelung von Absatz 1 erstattet werden.

 

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