732.221 Regolamento del personale del 17 ottobre 2008 dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (Regolamento del personale dell'IFSN)

732.221 Personalreglement vom 17. Oktober 2008 des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats (ENSI-Personalreglement)

Art. 34 Maternità e adozione

1 In caso di maternità, le collaboratrici hanno diritto a un congedo pagato per un periodo di quattro mesi. Tale congedo può iniziare al più presto due settimane prima della data prevista per il parto. Il resto del periodo di congedo deve essere preso immediatamente dopo il parto.

2 In caso di accoglimento di bambini in tenera età per cura ed educazione in vista di una futura adozione, i collaboratori che assumono tale compito come occupazione principale hanno diritto a due mesi di congedo pagato.

Art. 34 Mutterschaft und Adoption

1 Die Mitarbeiterinnen haben bei Mutterschaft Anspruch auf vier Monate bezahlten Mutterschaftsurlaub. Davon können sie höchstens zwei Wochen vor der errechneten Niederkunft beziehen. Der Rest ist unmittelbar nach der Niederkunft zu beziehen.

2 Bei Aufnahme von Kleinkindern zur Pflege und Erziehung zwecks späterer Adoption haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Kinderbetreuung zur Hauptsache übernehmen, Anspruch auf zwei Monate bezahlten Urlaub.

 

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