732.12 Ordinanza del 4 giugno 2021 sull'applicazione delle salvaguardie

732.12 Safeguardsverordnung vom 4. Juni 2021 (SaV)

Art. 21 Esenzione dalle misure di salvaguardia per i materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a

1 L’UFE può fare richiesta all’AIEA di esentare dalle misure di salvaguardia ai sensi dell’Accordo sull’applicazione delle salvaguardie9 i materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a.

2 Chi possiede tali materiali esentati dalle misure di salvaguardia deve notificarne ogni anno all’UFE la quantità, lo stato fisico e la composizione chimica, nonché il luogo di stoccaggio e lo scopo di utilizzazione.

3 La notifica relativa all’inventario alla fine dell’anno civile e alle relative modifiche nel corso dell’anno civile deve essere presentata all’UFE entro il 31 marzo dell’anno seguente.

Art. 21 Befreiung von Materialien nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a von Safeguardsmassnahmen

1 Das BFE kann auf Antrag Materialien nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a von Safeguardsmassnahmen gemäss dem Safeguardsabkommen9 bei der IAEO befreien lassen.

2 Wer solche befreite Materialien besitzt, hat dem BFE jährlich die Menge, die physikalische Form und die chemische Zusammensetzung sowie den Lagerort und denVerwendungszweck zu melden.

3 Die Meldung zum Bestand per Ende des Kalenderjahres und zu dessen Änderungen im Laufe des Kalenderjahres ist dem BFE spätestens am 31. März des Folgejahres einzureichen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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