721.831 Ordinanza del 12 febbraio 1918 sul calcolo del canone per i diritti d'acqua (ODA)

721.831 Verordnung vom 12. Februar 1918 über die Berechnung des Wasserzinses (Wasserzinsverordnung, WZV)

Art. 10

1 Se si utilizza come forza impulsiva, senza una condotta artificiale, la velocità naturale dell’acqua in corsi d’acqua pubblici, l’altezza di carico è considerata come salto utilizzabile.

2 L’altezza di carico è data dalla velocità media dell’acqua al punto d’utilizzazione, ad un livello medio del pelo d’acqua.

Art. 10

1 Wird die natürliche Geschwindigkeit des Wassers in öffentlichen Gewässern ohne künstliches Gerinne als Triebkraft benutzt, so gilt die Geschwindigkeitshöhe als nutzbares Gefälle.

2 Die Geschwindigkeitshöhe wird berechnet aus der mittleren Geschwindigkeit des Wassers bei mittlerer Wasserspiegelhöhe an der Nutzungsstelle.

 

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