721.831 Ordinanza del 12 febbraio 1918 sul calcolo del canone per i diritti d'acqua (ODA)

721.831 Verordnung vom 12. Februar 1918 über die Berechnung des Wasserzinses (Wasserzinsverordnung, WZV)

Art. 11

Se il salto utilizzabile di cui dispone un impianto viene aumentato in seguito all’eliminazione di ostacoli che si trovavano nel corso d’acqua pubblico, il salto così accresciuto è da calcolarsi in quanto possa essere utilizzato nell’impianto come è previsto nella concessione.

Art. 11

Wird das einer Anlage zur Verfügung stehende nutzbare Gefälle durch die Beseitigung gefällsaufzehrender Hindernisse im öffentlichen Gewässer vermehrt, so ist das vermehrte Gefälle insoweit in Anrechnung zu bringen, als es in der Anlage, wie sie in der Verleihung vorgesehen ist, verwendet werden kann.

 

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