721.831 Ordinanza del 12 febbraio 1918 sul calcolo del canone per i diritti d'acqua (ODA)

721.831 Verordnung vom 12. Februar 1918 über die Berechnung des Wasserzinses (Wasserzinsverordnung, WZV)

Art. 9

Nelle istallazioni di pompe che servono a produrre della forza, nelle quali la presa e la restituzione dell’acqua non coincidono, va considerato come salto utilizzabile il dislivello del pelo d’acqua fra la presa e la restituzione nel corso d’acqua pubblico; non si tien conto dell’altezza di sollevamento impiegata fuori del corso d’acqua pubblico nè dell’altezza del salto ottenuta.

Art. 9

Bei Pumpwerkanlagen, die zur Kraftgewinnung dienen und bei denen Wasserentnahmestelle und Wasserabgabestelle nicht zusammenfallen, gilt als nutzbares Gefälle der Höhenunterschied zwischen dem Wasserstand der Entnahmestelle und der Abgabestelle im öffentlichen Gewässer; die ausserhalb des öffentlichen Gewässers aufgewendete Förderhöhe und erzielte Gefällshöhe fallen ausser Betracht.

 

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