721.100 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua

721.100 Bundesgesetz vom 21. Juni 1991 über den Wasserbau

Art. 12 Cantoni

1 I Cantoni eseguono la presente legge, per quanto non sia competente la Confederazione.

2 Essi emanano le necessarie disposizioni.

3 Trattandosi di misure, giusta l’articolo 3 capoverso 2, in fase progettuale e purché non si tratti di misure di secondaria importanza, i Cantoni informano il servizio competente della Confederazione e gli danno la possibilità di esprimere un parere.

Art. 12 Kantone

1 Die Kantone vollziehen dieses Gesetz, soweit nicht der Bund dafür zuständig ist.

2 Sie erlassen die erforderlichen Vorschriften.

3 Sie unterbreiten Projekte im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 den Fachstellen des Bundes zur Stellungnahme; davon ausgenommen sind unbedeutende Vorhaben.

 

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