711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)

711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG)

Art. 97

1 Trascorso il termine per le notificazioni, l’ufficio competente allestisce lo stato di ripartizione. Fondandosi sulle iscrizioni nel registro fondiario e negli altri registri pubblici, nonché sulle notificazioni che completano o rettificano queste iscrizioni, esso indica esattamente il grado e l’importo di ciascun credito nonché i rispettivi dividendi. Per il grado valgono le norme del Codice civile svizzero108.

2 Nei limiti in cui i pagamenti abbiano per effetto l’estinzione di diritti di pegno, i diritti dei titolari di grado posteriore avanzano nei posti divenuti liberi.

Art. 97

1 Nach Ablauf der Eingabefrist entwirft das Verteilungsamt den Verteilungsplan. Es verzeichnet darin, gestützt auf die Einträge im Grundbuch und in den öffentlichen Büchern und die sie ergänzenden oder berichtigenden Anmeldungen, den Rang und den Betrag der Forderungen sowie die auf sie entfallenden Betreffnisse. Für die Rangstellung gelten die Vorschriften des Zivilgesetzbuches102.

2 Soweit durch Abzahlungen vorgehende Pfandrechte dahinfallen, rücken die nachfolgenden in die Lücke nach.

 

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