711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)

711 Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG)

Art. 96

1 Prima che sia stabilito lo stato di ripartizione tutti i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e d’usufrutti vengono diffidati, mediante pubblico avviso, a notificare entro il termine di venti giorni le loro pretese, comprese quelle per interessi e spese, e a produrre i titoli su cui si fondano. La diffida è accompagnata dalla comminatoria che coloro i quali non abbiano fatta la notificazione saranno esclusi dalla ripartizione in quanto i loro diritti non siano constatati dai registri pubblici e che, fino alla produzione di tali titoli, le somme corrispondenti rimarranno depositate.

2 Gli interessati indicati nei registri pubblici che abbiano un domicilio conosciuto od un rappresentante nella Svizzera ricevono copia di detto avviso.

Art. 96

1 Vor Aufstellung des Verteilungsplanes werden alle Grundpfand-, Grundlast- und Nutzniessungsberechtigten durch öffentliche Bekanntmachung aufgefordert, innert 20 Tagen ihre Ansprüche, auch für Zinsen und Kosten, anzumelden und die dafür ausgestellten Urkunden einzusenden, mit der Androhung, dass die Nichtangemeldeten von der Verteilung insoweit ausgeschlossen werden, als ihre Rechte nicht durch die öffentlichen Bücher festgestellt sind, und dass bis zur Vorlegung der Urkunden ihre Betreffnisse hinterlegt werden.

2 Den aus den öffentlichen Büchern ersichtlichen Beteiligten werden, wenn sie einen bekannten Wohnsitz oder in der Schweiz einen Vertreter haben, Abzüge der Bekanntmachung zugestellt.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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