(art. 22 cpv. 3 LD)
I viaggiatori, che non introducono merci nel territorio doganale, sono esonerati dall’utilizzazione delle strade doganali, sempre che ciò sia ammesso da disposti federali di natura non doganale.
(Art. 22 Abs. 3 ZG)
Reisende, die keine Waren ins Zollgebiet verbringen, sind von der Benützung der Zollstrassen befreit, soweit dies die nichtzollrechtlichen Erlasse des Bundes zulassen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.