Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 52 Protezione della popolazione e protezione civile
Landesrecht 5 Landesverteidigung 52 Bevölkerungs- und Zivilschutz

520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi)

520.11 Verordnung vom 11. November 2020 über den Zivilschutz (Zivilschutzverordnung, ZSV)

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Art. 6 Decisioni

1 Le decisioni della CVS sono espresse nei seguenti termini:

a.
abile al servizio di protezione civile;
b.
abile al servizio di protezione civile, senza l’autorizzazione a condurre veicoli a motore della protezione civile;
c.
decisione rinviata fino al ...;
d.
inabile al servizio di protezione civile.

2 Le persone la cui idoneità al servizio di protezione civile non è chiara o non può essere stabilita con assoluta certezza al momento dell’apprezzamento medico, sono rinviate. La durata complessiva del rinvio non può superare i due anni.

Art. 6 Entscheide

1 Die Entscheide der UC lauten:

a.
schutzdiensttauglich;
b.
schutzdiensttauglich ohne Führen von Motorfahrzeugen des Zivilschutzes;
c.
zurückgestellt bis …;
d.
schutzdienstuntauglich.

2 Personen, deren Schutzdiensttauglichkeit im Zeitpunkt der Beurteilung unklar ist oder nicht abschliessend beurteilt werden kann, werden zurückgestellt. Die Gesamtdauer der Zurückstellung darf nicht mehr als zwei Jahre betragen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.