Landesrecht 5 Landesverteidigung 52 Bevölkerungs- und Zivilschutz
Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 52 Protezione della popolazione e protezione civile

520.11 Verordnung vom 11. November 2020 über den Zivilschutz (Zivilschutzverordnung, ZSV)

520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi)

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Art. 6 Entscheide

1 Die Entscheide der UC lauten:

a.
schutzdiensttauglich;
b.
schutzdiensttauglich ohne Führen von Motorfahrzeugen des Zivilschutzes;
c.
zurückgestellt bis …;
d.
schutzdienstuntauglich.

2 Personen, deren Schutzdiensttauglichkeit im Zeitpunkt der Beurteilung unklar ist oder nicht abschliessend beurteilt werden kann, werden zurückgestellt. Die Gesamtdauer der Zurückstellung darf nicht mehr als zwei Jahre betragen.

Art. 6 Decisioni

1 Le decisioni della CVS sono espresse nei seguenti termini:

a.
abile al servizio di protezione civile;
b.
abile al servizio di protezione civile, senza l’autorizzazione a condurre veicoli a motore della protezione civile;
c.
decisione rinviata fino al ...;
d.
inabile al servizio di protezione civile.

2 Le persone la cui idoneità al servizio di protezione civile non è chiara o non può essere stabilita con assoluta certezza al momento dell’apprezzamento medico, sono rinviate. La durata complessiva del rinvio non può superare i due anni.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.