Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 52 Protezione della popolazione e protezione civile
Landesrecht 5 Landesverteidigung 52 Bevölkerungs- und Zivilschutz

520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi)

520.11 Verordnung vom 11. November 2020 über den Zivilschutz (Zivilschutzverordnung, ZSV)

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Art. 5 Persone da sottoporre all’apprezzamento medico

1 In occasione del reclutamento, la CVS valuta l’idoneità al servizio di protezione civile dal punto di vista medico:

a.
degli uomini con cittadinanza svizzera dichiarati inabili al servizio militare;
b.
degli uomini che al momento della loro naturalizzazione hanno 24° anni compiuti;
c.
delle persone la cui domanda di prestare servizio di protezione civile a titolo volontario è stata accolta e che non hanno ancora partecipato ad alcun reclutamento.

2 Nel quadro di una giornata di visita e di apprezzamento medici (VAM), valuta l’idoneità al servizio di protezione civile:

a.
delle persone che intendono prestare servizio a titolo volontario nella protezione civile, la cui domanda è stata accolta e che hanno già partecipato a un reclutamento;
b.
delle persone che si annunciano volontarie per far parte di un care team.

3 Valuta inoltre l’idoneità al servizio di protezione civile:

a.
delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile (militi), se vi sono dubbi in merito alla loro idoneità al servizio di protezione civile;
b.
delle persone dichiarate inabili al servizio di protezione civile che desiderano un nuovo apprezzamento della loro idoneità al servizio di protezione civile;
c.
delle persone reclutate per il servizio militare che dopo il reclutamento, ma prima di aver assolto la scuola reclute, sono state dichiarate inabili al servizio militare.

Art. 5 Medizinisch zu beurteilende Personen

1 Die UC beurteilt anlässlich der Rekrutierung aus medizinischer Sicht die Schutzdiensttauglichkeit von:

a.
militärdienstuntauglichen Männern mit Schweizer Bürgerrecht;
b.
Männern, die bei ihrer Einbürgerung älter als 24 sind;
c.
Personen, deren Gesuch um Zulassung zum freiwilligen Schutzdienst angenommen wurde und die noch an keiner Rekrutierung teilgenommen haben.

2 Sie beurteilt im Rahmen des medizinischen Untersuchungs- und Beurteilungstags (MUB) die Schutzdiensttauglichkeit von:

a.
Personen, die freiwillig Schutzdienst leisten wollen, deren Gesuch angenommen wurde und die bereits an einer Rekrutierung teilgenommen haben;
b.
Personen, die sich freiwillig für ein Care-Team melden.

3 Sie beurteilt zudem die Schutzdiensttauglichkeit von:

a.
Schutzdienstpflichtigen, wenn Zweifel an ihrer Schutzdiensttauglichkeit bestehen;
b.
schutzdienstuntauglichen Personen, die eine Neubeurteilung ihrer Schutzdiensttauglichkeit wünschen;
c.
Personen, die für den Militärdienst rekrutiert wurden und nach der Rekrutierung, aber vor Absolvierung der Rekrutenschule für militärdienstuntauglich erklärt werden.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.