Landesrecht 5 Landesverteidigung 52 Bevölkerungs- und Zivilschutz
Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 52 Protezione della popolazione e protezione civile

520.11 Verordnung vom 11. November 2020 über den Zivilschutz (Zivilschutzverordnung, ZSV)

520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi)

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Art. 5 Medizinisch zu beurteilende Personen

1 Die UC beurteilt anlässlich der Rekrutierung aus medizinischer Sicht die Schutzdiensttauglichkeit von:

a.
militärdienstuntauglichen Männern mit Schweizer Bürgerrecht;
b.
Männern, die bei ihrer Einbürgerung älter als 24 sind;
c.
Personen, deren Gesuch um Zulassung zum freiwilligen Schutzdienst angenommen wurde und die noch an keiner Rekrutierung teilgenommen haben.

2 Sie beurteilt im Rahmen des medizinischen Untersuchungs- und Beurteilungstags (MUB) die Schutzdiensttauglichkeit von:

a.
Personen, die freiwillig Schutzdienst leisten wollen, deren Gesuch angenommen wurde und die bereits an einer Rekrutierung teilgenommen haben;
b.
Personen, die sich freiwillig für ein Care-Team melden.

3 Sie beurteilt zudem die Schutzdiensttauglichkeit von:

a.
Schutzdienstpflichtigen, wenn Zweifel an ihrer Schutzdiensttauglichkeit bestehen;
b.
schutzdienstuntauglichen Personen, die eine Neubeurteilung ihrer Schutzdiensttauglichkeit wünschen;
c.
Personen, die für den Militärdienst rekrutiert wurden und nach der Rekrutierung, aber vor Absolvierung der Rekrutenschule für militärdienstuntauglich erklärt werden.

Art. 5 Persone da sottoporre all’apprezzamento medico

1 In occasione del reclutamento, la CVS valuta l’idoneità al servizio di protezione civile dal punto di vista medico:

a.
degli uomini con cittadinanza svizzera dichiarati inabili al servizio militare;
b.
degli uomini che al momento della loro naturalizzazione hanno 24° anni compiuti;
c.
delle persone la cui domanda di prestare servizio di protezione civile a titolo volontario è stata accolta e che non hanno ancora partecipato ad alcun reclutamento.

2 Nel quadro di una giornata di visita e di apprezzamento medici (VAM), valuta l’idoneità al servizio di protezione civile:

a.
delle persone che intendono prestare servizio a titolo volontario nella protezione civile, la cui domanda è stata accolta e che hanno già partecipato a un reclutamento;
b.
delle persone che si annunciano volontarie per far parte di un care team.

3 Valuta inoltre l’idoneità al servizio di protezione civile:

a.
delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile (militi), se vi sono dubbi in merito alla loro idoneità al servizio di protezione civile;
b.
delle persone dichiarate inabili al servizio di protezione civile che desiderano un nuovo apprezzamento della loro idoneità al servizio di protezione civile;
c.
delle persone reclutate per il servizio militare che dopo il reclutamento, ma prima di aver assolto la scuola reclute, sono state dichiarate inabili al servizio militare.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.