1 Gli impieghi hanno lo scopo di salvaguardare interessi svizzeri all’estero.
2 Gli impieghi sono effettuati in tenuta militare. Il Consiglio federale può ordinare che un impiego sia effettuato in abiti civili.
3 Il personale non può farsi accompagnare dai famigliari durante l’impiego. Non sono possibili ricongiungimenti famigliari.
1 Die Einsätze erfolgen zur Wahrung schweizerischer Interessen im Ausland.
2 Sie erfolgen uniformiert. Der Bundesrat kann einen Einsatz in Zivil anordnen.
3 Das Personal kann während des Einsatzes nicht von Familienangehörigen begleitet werden. Der Familiennachzug ist nicht möglich.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.