Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare
Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung

519.1 Ordinanza del 6 giugno 2014 sul personale per gli impieghi di truppe destinate a proteggere persone e oggetti all'estero (OPers-POE)

519.1 Verordnung vom 6. Juni 2014 über das Personal für den Truppeneinsatz zum Schutz von Personen und Sachen im Ausland (PVSPA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 15 Vacanze

1 Per la durata dell’impiego, il personale ha diritto a sei settimane di vacanza l’anno. Se le circostanze lo consentono, il DDPS può concedere eccezionalmente una settimana di vacanza supplementare a partire dal compimento del 50° anno di età.

2 Con tale diritto sono compensati i giorni festivi nel luogo d’impiego. I giorni festivi ufficiali svizzeri che cadono in un giorno lavorativo possono essere compensati mediante un congedo pagato, sempre che le esigenze di servizio lo consentano.

3 Le vacanze vanno prese durante l’impiego. Se ciò non è possibile per motivi d’esercizio, le vacanze sono:

a.
computate sul rispettivo saldo attivo dei giorni di vacanza nel caso di impiegati della Confederazione;
b.
pagate in contanti al termine dell’impiego nel caso del rimanente personale.

4 Nel caso degli impiegati della Confederazione, il diritto alle vacanze risultante dal rapporto di lavoro originario è ridotto proporzionalmente alla durata dell’impiego.

Art. 15 Ferien

1 Das Personal hat für die Zeit des Einsatzes Anspruch auf sechs Wochen Ferien pro Jahr. Wenn es die Umstände gebieten, kann das VBS ausnahmsweise ab dem vollendeten 50. Altersjahr eine zusätzliche Ferienwoche gewähren.

2 Mit diesem Anspruch sind die Feiertage am Einsatzort abgegolten. Die offiziellen Schweizer Feiertage, die auf einen Werktag fallen, können durch bezahlten Urlaub kompensiert werden, sofern die dienstlichen Bedürfnisse es erlauben.

3 Ferien sind während des Einsatzes zu beziehen. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, so werden sie:

a.
bei Angestellten des Bundes an deren bestehendes Ferienguthaben angerechnet;
b.
beim anderen Personal am Ende des Einsatzes ausbezahlt.

4 Angestellten des Bundes wird der Ferienanspruch aus ihrem ursprünglichen Arbeitsverhältnis im Verhältnis zur Einsatzdauer anteilmässig gekürzt.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.