Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare
Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung

514.421 Ordinanza del DDPS del 27 marzo 2014 concernenti gli animali dell'esercito

514.421 Verordnung des VBS vom 27. März 2014 über die Armeetiere

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Art. 3 Disposizioni generali relative all’acquisto di cavalli dell’esercito

1 I cavalli e i muli possono essere acquistati per il servizio in qualità di cavalli dell’esercito se sono vaccinati secondo le direttive del S vet Es.

2 Possono essere acquistati giumente e castroni.

3 Per quanto riguarda i cavalli del treno maschi e i muli la castrazione deve risalire ad almeno sei mesi prima.

4 Non sono acquistati cavalli affetti da ticchi.

8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022 , in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 797).

Art. 3 Allgemeine Bestimmungen zum Kauf von Armeepferden

1 Pferde und Maultiere können als Armeepferde gekauft werden, wenn sie gemäss den Vorgaben des Vet D A geimpft sind.

2 Es können Stuten und Wallache gekauft werden.

3 Bei männlichen Trainpferden und Maultieren muss die Kastration mindestens 6 Monate zurückliegen.

4 Kopper werden nicht gekauft.

8 Fassung gemäss Ziff. I der V des VBS vom 23. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 797).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.