Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare
Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung

514.421 Ordinanza del DDPS del 27 marzo 2014 concernenti gli animali dell'esercito

514.421 Verordnung des VBS vom 27. März 2014 über die Armeetiere

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Art. 12 Ripresa

1 Durante la presa in consegna, i militari possono riprendere subito i loro cavalli se non sono d’accordo con il valore di stima o con l’iscrizione di difetti nel verbale.

2 Dopo la presa in consegna, possono riprendere il proprio cavallo durante un servizio unicamente con l’autorizzazione del S vet Es.

Art. 12 Rückzug

1 Die Angehörigen der Armee können ihr Pferd während der Übernahme sofort zurückziehen, wenn sie mit der Schatzungssumme oder der Eintragung von Mängeln nicht einverstanden sind.

2 Nach der Übernahme dürfen sie ihr Pferd während eines Dienstes nur mit Bewilligung des Vet D A zurückziehen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.