Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare
Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung

513.74 Ordinanza del 21 agosto 2013 concernente l'appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari (OAAM)

513.74 Verordnung vom 21. August 2013 über die Unterstützung ziviler oder ausserdienstlicher Tätigkeiten mit militärischen Mitteln (VUM)

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Art. 2 Campo d’applicazione

La presente ordinanza non è applicabile alle prestazioni di appoggio nell’ambito dell’istruzione tecnica per:

a.
le truppe di salvataggio e le truppe del genio nell’ambito delle opere d’istruzione;
b.
le Forze aeree nell’ambito del Servizio di soccorso aereo dell’esercito.

5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 782).

Art. 2 Geltungsbereich

Nicht unter diese Verordnung fallen Unterstützungsleistungen im Rahmen der fachtechnischen Ausbildung für:

a.
die Rettungs- und Genietruppen im Bereich der Ausbildungsobjekte;
b.
die Luftwaffe im Bereich des Luftrettungsdienstes der Armee.

4 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 782).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.