Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung
Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare

513.74 Verordnung vom 21. August 2013 über die Unterstützung ziviler oder ausserdienstlicher Tätigkeiten mit militärischen Mitteln (VUM)

513.74 Ordinanza del 21 agosto 2013 concernente l'appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari (OAAM)

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Art. 2 Geltungsbereich

Nicht unter diese Verordnung fallen Unterstützungsleistungen im Rahmen der fachtechnischen Ausbildung für:

a.
die Rettungs- und Genietruppen im Bereich der Ausbildungsobjekte;
b.
die Luftwaffe im Bereich des Luftrettungsdienstes der Armee.

4 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Nov. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 782).

Art. 2 Campo d’applicazione

La presente ordinanza non è applicabile alle prestazioni di appoggio nell’ambito dell’istruzione tecnica per:

a.
le truppe di salvataggio e le truppe del genio nell’ambito delle opere d’istruzione;
b.
le Forze aeree nell’ambito del Servizio di soccorso aereo dell’esercito.

5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 782).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.