Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare
Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung

512.311 Ordinanza del DDPS dell' 11 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio (Ordinanza del DDPS sul tiro)

512.311 Verordnung des VBS vom 11. Dezember 2003 über das Schiesswesen ausser Dienst (Schiessverordnung des VBS)

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Art. 66 Prestazioni a favore della copertura assicurativa

1 La Confederazione copre i rischi di incendio, di danni causati dall’acqua e di furto per la munizione d’ordinanza, le armi in prestito e il materiale di corpo immagazzinati presso società di tiro riconosciute o, su loro incarico, presso terzi.

2 Tutti i danni devono essere notificati all’Aggruppamento Difesa.

Art. 66 Leistungen an den Versicherungsschutz

1 Der Bund trägt die Feuer-, Wasser- und Diebstahlrisiken für Ordonnanzmunition, Leihwaffen und Korpsmaterial, die bei anerkannten Schiessvereinen und in deren Auftrag bei Dritten lagern.

2 Sämtliche Schadenfälle sind der Gruppe Verteidigung zu melden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.