Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare
Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung

510.710 Ordinanza dell' 11 febbraio 2004 sulla circolazione stradale militare (OCSM)

510.710 Verordnung vom 11. Februar 2004 über den militärischen Strassenverkehr (VMSV)

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Art. 9 Segnaletica, segni e istruzioni

1 L’organo militare che prende un provvedimento di circolazione nei confronti di utenti civili della strada provvede al disciplinamento della circolazione o alla posa di sbarramenti. Qualora si debbano collocare segnali o eseguire demarcazioni, questi lavori vanno possibilmente affidati alle autorità civili.

2 La truppa colloca il segnale civile «Altri pericoli» o impiega altri mezzi adeguati quando le sue attività si svolgono nel perimetro della carreggiata e le condizioni della circolazione o le condizioni meteorologiche lo richiedono. Gli organi addetti al disciplinamento della circolazione impiegati su strade di prima classe o di una classe superiore devono imperativamente essere segnalati mediante segnali d’avvertimento Triopan nonché, di notte o in caso di cattive condizioni meteorologiche, mediante lampeggiatori.

Art. 9 Signalisation, Zeichen und Weisungen

1 Trifft eine militärische Stelle gegenüber zivilen Strassenbenützern eine Verkehrsmassnahme, sorgt sie für die Verkehrsregelung oder Absperrung. Müssen dazu Signale oder Markierungen angebracht werden, so sind damit nach Möglichkeit die zivilen Behörden zu beauftragen.

2 Die Truppe hat das zivile Signal «Andere Gefahren» aufzustellen oder andere geeignete Mittel einzusetzen, wenn sie im Fahrbahnbereich tätig ist und die Verkehrs- oder Witterungsverhältnisse es erfordern. Zwingend müssen Verkehrsregelungsorgane im Einsatz ab 1.-Klass-Strassen mittels Triopan-Warnsignal, nachts und bei schlechten Witterungsverhältnissen zusätzlich mit Blinkleuchten abgesichert sein.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.