Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare
Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung

510.710 Ordinanza dell' 11 febbraio 2004 sulla circolazione stradale militare (OCSM)

510.710 Verordnung vom 11. Februar 2004 über den militärischen Strassenverkehr (VMSV)

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Art. 81 Responsabilità della Confederazione e partecipazione alle spese

1 La liquidazione dei sinistri avviene per il tramite del Centro danni DDPS. In caso di uso autorizzato di veicoli privati per ragioni di servizio, la liquidazione del sinistro avviene in primo luogo per il tramite dell’assicurazione dei veicoli a motore privata.

2 Il Centro danni DDPS decide in prima sede in merito ad azioni di rivalsa nei confronti di militari e alla loro partecipazione alle spese per i sinistri in cui sono coinvolti veicoli militari.

3 Ai conducenti di veicoli non è consentito firmare alcun riconoscimento di colpa.

Art. 81

1 Die Schadenregulierung erfolgt durch das Schadenzentrum VBS. Bei der bewilligten dienstlichen Verwendung von Privatfahrzeugen erfolgt die Schadenregulierung vorgängig über die private Motorfahrzeugversicherung.

2 Das Schadenzentrum VBS entscheidet erstinstanzlich über Rückgriffe und Schadensbeteiligungen gegenüber Angehörigen der Armee aus Schadenfällen im Zusammenhang mit Militärfahrzeugen.

3 Fahrzeugführer oder Fahrzeugführerinnen dürfen keine Schuldanerkennung unterschreiben.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.