Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare
Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung

510.710 Ordinanza dell' 11 febbraio 2004 sulla circolazione stradale militare (OCSM)

510.710 Verordnung vom 11. Februar 2004 über den militärischen Strassenverkehr (VMSV)

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Art. 43a Requisiti formali per le targhe di controllo militari

1 Le targhe di controllo militari devono essere rettangolari.

2 Se le targhe di controllo militari non possono essere applicate in modo adeguato, lo stemma, le lettere e le cifre devono essere dipinte o incollate sulla carrozzeria su fondo grigio scuro.

3 Per i rimorchi militari, la targa con due righe di iscrizione può corrispondere al formato della targa per motoveicoli e la targa con una sola riga di iscrizione può corrispondere alla targa anteriore degli autoveicoli.

4 Sulla targa con due righe di iscrizione ad uso dei rimorchi militari, le prime due cifre sono iscritte nella parte superiore, di fianco alla lettera attribuita; sulla targa con una sola riga di iscrizione può essere lasciato uno spazio maggiore tra la seconda e la terza cifra. Lo stemma è soppresso.

99 Introdotto n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771).

Art. 43a Formale Anforderungen an Militärkontrollschilder

1 Die Militärkontrollschilder müssen ein rechteckiges Format aufweisen.

2 Lassen sie sich nicht zweckmässig anbringen, so werden Wappen, Buchstabe und Nummer in einem schattenschwarzen Feld auf der Karosserie aufgemalt oder aufgeklebt.

3 Bei Militäranhängern kann das zweizeilige Schild dem Schildformat für Motorräder und das einzeilige Schild dem vorderen Motorwagenschild entsprechen.

4 Auf dem zweizeiligen Schild für Militäranhänger werden die ersten zwei Zahlen im oberen Teil neben dem zugeteilten Buchstaben aufgeführt; auf dem einzeiligen Schild kann ein grösserer Abstand zwischen der zweiten und dritten Zahl gemacht werden. Das Wappen fällt weg.

103 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 13. Febr. 2019, in Kraft seit 15. März 2019 (AS 2019 771).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.