Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare
Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung

510.620.3 Contratto del 17 settembre 2015 tra la Confederazione e i Cantoni concernente l'indennizzo e le modalità dello scambio di geodati di base di diritto federale tra autorità

510.620.3 Vertrag vom 17. September 2015 zwischen dem Bund und den Kantonen betreffend die Abgeltung und die Modalitäten des Austauschs von Geobasisdaten des Bundesrechts unter Behörden

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Art. 8 Durata del contratto

1 Il presente contratto è giuridicamente valido dalla data in cui la Confederazione e almeno otto Cantoni hanno dichiarato la loro adesione. L’Ufficio federale di topografia mette in vigore il presente contratto entro tre mesi, per l’inizio del pertinente mese.

2 Per tutti i Cantoni che vi aderiscono dopo la sua entrata in vigore, il presente contratto entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione.

3 Il contratto resta in vigore fino a quando:

a.
non è sciolto mediante decisione concordante di tutte le parti contraenti;
b.
la condizione di cui al capoverso 1 è adempiuta.

Art. 8 Vertragsdauer

1 Der Vertrag wird rechtsgültig, wenn der Bund und mindestens acht Kantone den Beitritt erklärt haben. Das Bundesamt für Landestopografie setzt den Vertrag innert drei Monaten auf einen Monatsanfang in Kraft.

2 Für alle nach dem Inkrafttreten beitretenden Kantone tritt der Vertrag am ersten Tag des dritten auf die Mitteilung folgenden Monats in Kraft.

3 Der Vertrag bleibt in Kraft, so lange:

a.
er nicht durch übereinstimmenden Beschluss aller Vertragspartner aufgehoben wird;
b.
die Voraussetzung gemäss Absatz 1 erfüllt ist.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.