Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport (DDPS),
visto l’articolo 37 capoverso 2 lettera c della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
visto l’articolo 2 capoverso 4 dell’ordinanza del 3 luglio 2001
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