Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule

414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)

414.201 Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG)

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Art. 8 Ripartizione dei sussidi versati per l’insegnamento nelle università

1 Per la ripartizione dei sussidi versati per l’insegnamento nelle università sono determinanti:

a.
il numero di studenti rilevato sulla base della durata massima degli studi stabilita dall’Assemblea plenaria insieme alla ponderazione dei singoli settori di studio stabilita dall’Assemblea plenaria; e
b.
il numero dei diplomi di master e di dottorato.

2 Il 70 per cento destinato all’insegnamento secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettera a è ripartito tra le università come segue:

a.
il 50 per cento proporzionalmente al numero degli studenti secondo il capoverso 1 lettera a;
b.
il 10 per cento proporzionalmente al numero degli studenti stranieri secondo il capoverso 1 lettera a;
c.
il 10 per cento proporzionalmente al numero dei diplomi di master e di dottorato.

Art. 8 Aufteilung des Anteils Lehre bei den Universitäten

1 Massgeblich für die Aufteilung des Anteils Lehre bei den Universitäten sind:

a.
die Zahl der Studierenden in der von der Plenarversammlung festgelegten maximalen Studiendauer und mit der von der Plenarversammlung festgelegten Gewichtung der einzelnen Fachbereiche; und
b.
die Zahl der Master- und Doktoratsabschlüsse.

2 Die für die Lehre bestimmten 70 Prozent nach Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a werden wie folgt auf die Universitäten aufgeteilt:

a.
50 Prozent proportional zur Zahl ihrer Studierenden gemäss Absatz 1 Buchstabe a;
b.
10 Prozent proportional zur Zahl ihrer ausländischen Studierenden gemäss Absatz 1 Buchstabe a;
c.
10 Prozent proportional zur Zahl ihrer Master- und Doktoratsabschlüsse.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.