Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule

414.201 Ordinanza del 23 novembre 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)

414.201 Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG)

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Art. 11 Ripartizione dei sussidi versati per la ricerca nelle scuole universitarie professionali

Il 15 per cento destinato alla ricerca secondo l’articolo 7 capoverso 3 lettera b è ripartito tra le scuole universitarie professionali come segue:

a.
per il 7,5 per cento secondo i fondi per la ricerca; sono determinanti i fondi che le scuole universitarie ricevono dal FNS, da Innosuisse, nell’ambito di progetti dell’UE e da terzi, pubblici o privati; il sussidio è accordato alla scuola universitaria professionale in funzione della sua quota nell’ammontare totale dei fondi apportati da terzi;
b.
per il 7,5 per cento secondo l’attività d’insegnamento, di ricerca applicata e di sviluppo; il calcolo si riferisce soltanto alle persone la cui attività in questi campi equivale ad almeno il 50 per cento di un posto intero e che dedicano l’equivalente di almeno il 20 per cento di un posto intero all’insegnamento e almeno la stessa parte alla ricerca applicata e allo sviluppo.

Art. 11 Aufteilung des Anteils Forschung bei den Fachhochschulen

Die für die Forschung bestimmten 15 Prozent nach Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe b werden wie folgt auf die Fachhochschulen aufgeteilt:

a.
7,5 Prozent nach den Forschungsmitteln: massgeblich sind die Mittel, welche die Fachhochschulen vom SNF, von der Innosuisse, aus EU-Projekten und aus weiteren öffentlichen oder privaten Drittmitteln erhalten; die Beiträge werden den einzelnen Fachhochschulen entsprechend ihrem Anteil an der Gesamtsumme der Drittmittel ausgerichtet;
b.
7,5 Prozent nach der Aktivität in Lehre sowie angewandter Forschung und Entwicklung: in die Berechnung einbezogen werden nur Personen, die mindestens zu 50 Stellenprozent in diesen Bereichen tätig sind und bei denen der Anteil Lehre und der Anteil angewandte Forschung und Entwicklung je mindestens 20 Stellenprozent beträgt.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.