1 La consultazione dei dati di VOSTRA da parte delle autorità e dei privati
(art. 43–56) si fonda su profili di consultazione predefiniti (art. 37–42).
2 A ciascun profilo di consultazione del sistema di gestione dei dati penali corrisponde un estratto del casellario giudiziale che può essere visualizzato in linea o stampato. Il Consiglio federale stabilisce in che misura l’estratto stampato differisce dall’estratto consultato in linea.
3 Le autorità che dispongono di un diritto di consultazione in linea non operativo possono chiedere per scritto un estratto del casellario giudiziale corrispondente al loro profilo di consultazione.
1 Der Zugang zu Daten aus VOSTRA durch Behörden und Private (Art. 43–56) erfolgt anhand vordefinierter Zugangsprofile (Art. 37–42).
2 Im Bereich der Strafdatenverwaltung ist jedem Zugangsprofil ein eigener Strafregisterauszug zugeordnet, der online angezeigt oder gedruckt werden kann. Der Bundesrat regelt, inwieweit sich der gedruckte Auszug vom Online-Auszug unterscheidet.
3 Behörden, die über ein Online-Zugangsrecht verfügen, das nicht operativ ist, können einen Strafregisterauszug, der ihrem Zugangsprofil entspricht, auf schriftliches Gesuch hin beziehen.
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