1 Der Zugang zu Daten aus VOSTRA durch Behörden und Private (Art. 43–56) erfolgt anhand vordefinierter Zugangsprofile (Art. 37–42).
2 Im Bereich der Strafdatenverwaltung ist jedem Zugangsprofil ein eigener Strafregisterauszug zugeordnet, der online angezeigt oder gedruckt werden kann. Der Bundesrat regelt, inwieweit sich der gedruckte Auszug vom Online-Auszug unterscheidet.
3 Behörden, die über ein Online-Zugangsrecht verfügen, das nicht operativ ist, können einen Strafregisterauszug, der ihrem Zugangsprofil entspricht, auf schriftliches Gesuch hin beziehen.
1 La consultazione dei dati di VOSTRA da parte delle autorità e dei privati
(art. 43–56) si fonda su profili di consultazione predefiniti (art. 37–42).
2 A ciascun profilo di consultazione del sistema di gestione dei dati penali corrisponde un estratto del casellario giudiziale che può essere visualizzato in linea o stampato. Il Consiglio federale stabilisce in che misura l’estratto stampato differisce dall’estratto consultato in linea.
3 Le autorità che dispongono di un diritto di consultazione in linea non operativo possono chiedere per scritto un estratto del casellario giudiziale corrispondente al loro profilo di consultazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.