173.110.133 Direttive del 6 novembre 2006 concernenti la cronaca giudiziaria presso il Tribunale federale

173.110.133 Richtlinien vom 6. November 2006 betreffend die Gerichtsberichterstattung am Bundesgericht

Art. 6 Periodo di attesa

1 Il Tribunale federale può prevedere un periodo di attesa per la divulgazione della cronaca giudiziaria.

2 Il periodo di attesa termina, di regola, per le decisioni in cause di rilevanza mediatica, alle ore dodici del terzo giorno da quello della spedizione alle parti (incluso il giorno della spedizione); per le altre decisioni, alle ore dodici dell’ottavo giorno.

3 Il periodo di attesa decade se, prima che esso sia decorso, il pubblico ha già avuto conoscenza della decisione da un’altra fonte d’informazione.

Art. 6 Sperrfrist

1 Das Bundesgericht kann für die Berichterstattung eine Sperrfrist vorsehen.

2 Die Sperrfrist endet in der Regel für Entscheide in medienwirksamen Fällen um 12 Uhr des dritten Tages seit dem Versand an die Parteien (Versandtag mitgezählt), in den übrigen Fällen des achten Tages.

3 Die Sperrfrist fällt dahin, wenn die Öffentlichkeit schon vor deren Ablauf durch eine andere Informationsquelle Kenntnis vom Inhalt erhalten hat.

 

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