1 Nella cronaca devono essere tutelati gli interessi degni di protezione, in particolare i diritti della personalità, di coloro che partecipano alla procedura. Ciò vale specialmente per quanto concerne l’indicazione dei nomi.
2 Il Tribunale federale informa i mass media, su loro domanda, se sussistono, dal suo punto di vista, motivi contrari all’indicazione dei nomi per il pubblico.
1 Bei der Berichterstattung sind die schutzwürdigen Interessen der Beteiligten, insbesondere deren Persönlichkeitsrechte, zu wahren. Dies gilt insbesondere mit Rücksicht auf die Nennung der Namen.
2 Das Bundesgericht informiert die Medien auf Gesuch hin, ob aus seiner Sicht Gründe gegen eine Namensnennung in der Öffentlichkeit bestehen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.