(art. 11a LPD e art. 23 OLPD)
1 L’incaricato della protezione dei dati del Tribunale federale è:
2 A livello tecnico e professionale, egli esercita la sua funzione in modo indipendente.
3 Gli impiegati del Tribunale federale possono in ogni momento ricorrere alla consulenza dell’incaricato della protezione dei dati del Tribunale federale.
(Art. 11a DSG und Art. 23 VDSG)
1 Der Datenschutzbeauftragte des Bundesgerichts ist:
2 Er übt seine Funktion fachlich unabhängig aus.
3 Die Angestellten des Bundesgerichts können den Datenschutzbeauftragten des Bundesgerichts jederzeit um Beratung ersuchen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.