172.010.59 Ordinanza del 19 ottobre 2016 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM)

172.010.59 Verordnung vom 19. Oktober 2016 über Identitätsverwaltungs-Systeme und Verzeichnisdienste des Bundes (IAMV)

Art. 7 Esercizio dei diritti

Le persone interessate fanno valere i propri diritti relativi ai sistemi IAM e ai servizi di elenchi presso i seguenti servizi:

a.
diritto di lettura: presso gli organi responsabili;
b.
diritto di correzione e cancellazione dei dati: presso il servizio del personale della loro unità amministrativa od organizzazione oppure presso il servizio competente per l’aggiornamento dei loro dati.

Art. 7 Geltendmachung von Rechten

Die betroffenen Personen machen ihre Rechte in Bezug auf IAM-Systeme und Verzeichnisdienste bei den folgenden Stellen geltend:

a.
ihr Auskunftsrecht: bei den verantwortlichen Organen;
b.
ihr Berichtigungs- und Vernichtungsrecht: beim Personaldienst ihrer Verwaltungseinheit oder ihrer Organisation oder bei der sonst für die Nachführung ihrer Daten zuständigen Stelle.
 

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