161.18 Ordinanza del 24 agosto 2022 sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFiPo)

161.18 Verordnung vom 24. August 2022 über die Transparenz bei der Politikfinanzierung (VPofi)

Art. 18

1 Le liberalità anonime o provenienti dall’estero sono restituite entro 30 giorni dalla loro ricezione.

2 Se la restituzione non è possibile o ragionevolmente esigibile, la liberalità è comunicata al CDF entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al capoverso 1. Il CDF determina le modalità della consegna alla Confederazione.

Art. 18

1 Anonyme Zuwendungen und Zuwendungen aus dem Ausland sind innert 30 Tagen ab ihrem Eingang zurückzuerstatten.

2 Ist eine Rückerstattung nicht möglich oder nicht zumutbar, so muss die Zuwendung der EFK innert 5 Tagen nach Ablauf der Frist nach Absatz 1 gemeldet werden. Die EFK bestimmt die Modalitäten der Ablieferung an den Bund.

 

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