161.18 Ordinanza del 24 agosto 2022 sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFiPo)

161.18 Verordnung vom 24. August 2022 über die Transparenz bei der Politikfinanzierung (VPofi)

Art. 17 Durata della pubblicazione e conservazione

1 Il CDF pubblica i dati e i documenti per cinque anni dalla loro ricezione.

2 La conservazione dei dati e dei documenti è retta dalla legge del 26 giugno 19982 sull’archiviazione.

Art. 17 Dauer der Veröffentlichung und Aufbewahrung

1 Die EFK veröffentlicht die Angaben und Dokumente während 5 Jahren nach ihrem Eingang.

2 Die Aufbewahrung der Angaben und Dokumente richtet sich nach dem Archivierungsgesetz vom 26. Juni 19982.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.