1 Anonyme Zuwendungen und Zuwendungen aus dem Ausland sind innert 30 Tagen ab ihrem Eingang zurückzuerstatten.
2 Ist eine Rückerstattung nicht möglich oder nicht zumutbar, so muss die Zuwendung der EFK innert 5 Tagen nach Ablauf der Frist nach Absatz 1 gemeldet werden. Die EFK bestimmt die Modalitäten der Ablieferung an den Bund.
1 Le liberalità anonime o provenienti dall’estero sono restituite entro 30 giorni dalla loro ricezione.
2 Se la restituzione non è possibile o ragionevolmente esigibile, la liberalità è comunicata al CDF entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al capoverso 1. Il CDF determina le modalità della consegna alla Confederazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.