161.18 Ordinanza del 24 agosto 2022 sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFiPo)

161.18 Verordnung vom 24. August 2022 über die Transparenz bei der Politikfinanzierung (VPofi)

Art. 12 Controllo materiale

1 Il CDF accerta la correttezza dei dati effettuando controlli per campionatura in occasione di ogni votazione ed elezione per gli addetti alle campagne, nonché a intervalli annuali per i partiti.

2 Verifica inoltre se gli attori politici hanno comunicato tutti i dati e i documenti richiesti dalla legge.

3 I controlli possono svolgersi sul posto.

Art. 12 Materielle Kontrolle

1 Die EFK führt bei jeder Abstimmung und Wahl bei den Kampagnenführenden und jährlich bei den politischen Parteien stichprobenweise Kontrollen über die Korrektheit der Angaben durch.

2 Sie prüft dabei auch, ob die politischen Akteurinnen und Akteure alle gesetzlich geforderten Angaben und Dokumente gemeldet haben.

3 Die Kontrollen können vor Ort stattfinden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.