161.18 Ordinanza del 24 agosto 2022 sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFiPo)

161.18 Verordnung vom 24. August 2022 über die Transparenz bei der Politikfinanzierung (VPofi)

Art. 13 Collaborazione

Il CDF può chiedere agli attori oggetto del controllo di collaborare agli accertamenti e di fornire la documentazione e le informazioni necessarie.

Art. 13 Mitwirkung

Die EFK kann von den verpflichteten Akteurinnen und Akteuren verlangen, bei den Abklärungen mitzuwirken und die notwendigen Unterlagen und Informationen zur Verfügung zu stellen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.