161.11 Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP)

161.11 Verordnung vom 24. Mai 1978 über die politischen Rechte (VPR)

Art. 11 Riconteggio

Se vi è sospetto riguardo all’esattezza del risultato di un Comune, l’ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l’ufficio elettorale del Comune.

Art. 11 Nachzählung

Besteht der Verdacht, dass ein Gemeindeergebnis unrichtig ist, so zählt das kantonale Wahlbüro entweder selber nach oder ordnet eine Nachzählung durch das Gemeindewahlbüro an.

 

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