161.11 Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP)

161.11 Verordnung vom 24. Mai 1978 über die politischen Rechte (VPR)

Art. 10 Ripartizione dei seggi

L’ufficio elettorale del Cantone determina immediatamente i risultati del circondario elettorale e la ripartizione dei seggi.

Art. 10 Sitzverteilung

Das kantonale Wahlbüro ermittelt umgehend die Ergebnisse des Wahlkreises und die Verteilung der Sitze.

 

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