161.11 Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP)

161.11 Verordnung vom 24. Mai 1978 über die politischen Rechte (VPR)

Art. 12 Compilazione dei risultati elettorali del Cantone

1 L’ufficio elettorale del Cantone stende in doppio un processo verbale sui risultati dell’elezione. Questo dev’essere conforme, per tutti i circondari in cui l’elezione ha avuto luogo secondo il sistema proporzionale, al modulo 5 dell’allegato 2, quanto al contenuto e alla disposizione.

2 Il processo verbale indica i nomi dei candidati eletti e non eletti di ogni lista di partito, nell’ordine dei suffragi ottenuti. I candidati sono designati con il nome, cognome, anno di nascita, luogo d’origine, domicilio e professione.

Art. 12 Zusammenstellung der kantonalen Wahlergebnisse

1 Das kantonale Wahlbüro erstellt über die Wahlergebnisse ein Protokoll im Doppel. Dieses muss für alle Wahlkreise mit Verhältniswahl in Inhalt und Anordnung dem Formular 5 im Anhang 2 entsprechen.

2 Im Protokoll sind die Namen der gewählten und nichtgewählten Kandidaten jeder Parteiliste nach den erhaltenen Stimmen aufzuführen. Die Kandidaten müssen mit Vor- und Familiennamen, Geburtsjahr, Heimatort, Wohnort und Beruf bezeichnet sein.

 

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