161.11 Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP)

161.11 Verordnung vom 24. Mai 1978 über die politischen Rechte (VPR)

Art. 9 Trasmissione all’ufficio elettorale del Cantone

1 Gli uffici elettorali dei Comuni trasmettono all’ufficio elettorale del Cantone, immediatamente dopo la compilazione dei risultati, i processi verbali dell’elezione con i moduli complementari e le schede.

2 Le schede devono essere imballate e sigillate tenuto conto dell’ordine secondo il quale è avvenuto lo spoglio.

Art. 9 Übermittlung an das kantonale Wahlbüro

1 Die Gemeindewahlbüros übermitteln die Wahlprotokolle mit den übrigen Hilfsformularen und den Wahlzetteln sofort nach der Zusammenstellung dem kantonalen Wahlbüro.

2 Die Wahlzettel sind so zu verpacken und zu versiegeln, wie sie beim Auszählen sortiert worden sind.

 

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