143.5 Ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

143.5 Verordnung vom 14. November 2012 über die Ausstellung von Reisedokumenten für ausländische Personen (RDV)

Art. 14 Procedura di rilascio di un documento di viaggio

1 Chi intende chiedere un documento di viaggio deve presentarsi di persona presso la competente autorità cantonale degli stranieri. Se chiede la sostituzione di un documento di viaggio scaduto, il richiedente deve consegnare il vecchio documento all’autorità cantonale degli stranieri, che lo trasmette alla SEM.

2 Se possibile, la domanda deve essere presentata sei settimane prima della scadenza della durata di validità del vecchio documento o prima dell’inizio del viaggio previsto.

3 La competente autorità cantonale registra la domanda nella banca dati del sistema d’informazione per il rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di autorizzazioni al ritorno (ISR). A tal fine riprende dalla banca dati SIMIC i dati personali del richiedente di cui all’articolo 111 capoverso 2 lettera a LStrI tranne la fotografia e le impronte digitali. Trasmette alla SEM la domanda, i dati rilevati e eventuali documenti relativi alla domanda.

4 Il richiedente o il rappresentante legale dello straniero minorenne o interdetto deve confermare con la propria firma la correttezza dei dati.

5 La SEM rilascia i documenti di viaggio. In singoli casi può autorizzare le rappresentanze svizzere all’estero a rilasciare un documento di viaggio sostitutivo per il ritorno o l’entrata in Svizzera.

6 Previo versamento degli emolumenti per la registrazione della fotografia e delle impronte digitali nonché per le spese materiali e di produzione, la SEM invita il richiedente a far rilevare dalla competente autorità del luogo di domicilio la fotografia e le impronte digitali per i documenti di viaggio di cui all’articolo 2. La competente autorità del luogo di domicilio trasmette i dati di cui all’allegato 1 al servizio preposto all’allestimento del documento di viaggio.

7 Il servizio preposto all’allestimento recapita il documento di viaggio direttamente all’indirizzo di consegna indicato dal richiedente. I documenti d’identità non consegnabili o non ritirati sono rimessi alla SEM. Essa li conserva per 12 mesi dalla data di rilascio dopo di che li distrugge.

8 Il Cantone è indennizzato per l’onere occasionato dalla registrazione dei dati biometrici.

Art. 13 Gültigkeitsdauer

1 Die Reisedokumente sind gültig:

a.
Reiseausweis für Flüchtlinge: fünf Jahre;
b.
Pass für eine ausländische Person für Personen nach Artikel 4 Absätze 1 und 2 Buchstabe a: fünf Jahre;
c.
Pass für eine ausländische Person für Personen nach Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b: zehn Monate; dieser Pass verliert seine Gültigkeit nach Abschluss der erlaubten Reise nach Artikel 9;
d.
Pass für eine ausländische Person für Personen nach Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c: dieser Pass verliert seine Gültigkeit nach erfolgter Einreise in den Zielstaat;
e.
Reiseersatzdokument: für eine einmalige Aus-, Rück- oder Einreise.30

2 Das Rückreisevisum wird für die Gültigkeitsdauer von höchstens zehn Monaten ausgestellt.

3 Das SEM kann bei Vorliegen besonderer Umstände eine kürzere Gültigkeitsdauer festsetzen, insbesondere wenn die ausländische Person eine Jahresaufenthaltsbewilligung besitzt oder in einem andern Staat Wohnsitz nehmen will.

4 Die Gültigkeitsdauer eines Reisedokuments kann nicht verlängert werden.

5 …31

30 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Aug. 2018, in Kraft seit 15. Sept. 2018 (AS 2018 3129).

31 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 15. Aug. 2018, mit Wirkung seit 15. Sept. 2018 (AS 2018 3129).

 

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