143.5 Ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

143.5 Verordnung vom 14. November 2012 über die Ausstellung von Reisedokumenten für ausländische Personen (RDV)

Art. 13 Durata di validità

1 I documenti di viaggio sono validi:

a.
il titolo di viaggio per rifugiati: cinque anni;
b.
il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all’articolo 4 capoversi 1 e 2 lettera a: cinque anni;
c.
il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera b: dieci mesi; dopo il viaggio autorizzato conformemente all’articolo 9 il passaporto per stranieri perde la propria validità;
d.
il passaporto per stranieri rilasciato alle persone di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera c: dopo l’entrata nello Stato di destinazione il passaporto per stranieri perde la propria validità;
e.
il documento di viaggio sostitutivo: unicamente per una partenza, un ritorno o un’entrata. 30

2 Il visto di ritorno è rilasciato per la durata di validità massima di dieci mesi.

3 La SEM può, in circostanze speciali, stabilire una durata di validità più breve, in particolare se lo straniero è titolare di un permesso di dimora annuale oppure intende eleggere domicilio in un altro Stato.

4 La durata di validità di un documento di viaggio non può essere prorogata.

5 ...31

30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129).

31 Abrogato dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, con effetto dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129).

Art. 12 Rechtswirkungen

1 Die Reisedokumente nach Artikel 1 sind fremdenpolizeiliche Ausweise. Mit ihnen kann weder die Identität noch die Staatsangehörigkeit der ausländischen Person nachgewiesen werden.

2 Wer einen Reiseausweis für Flüchtlinge oder einen Pass für eine ausländische Person besitzt, ist während der Gültigkeitsdauer des Reisedokuments zur Rückkehr in die Schweiz berechtigt, sofern die vor Reiseantritt bestehende Aufenthaltsbewilligung bzw. vorläufige Aufnahme nicht zwischenzeitlich erloschen ist.

3 Der Reiseausweis für Flüchtlinge berechtigt nicht zur Reise in den Heimat- oder Herkunftsstaat sowie in Staaten, für die für die Flüchtlinge ein Reiseverbot ausgesprochen wurde.28

4 …29

28 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Febr. 2020, in Kraft seit 1. April 2020 (AS 2020 955).

29 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 15. Aug. 2018, mit Wirkung seit 15. Sept. 2018 (AS 2018 3129).

 

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