142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

142.312 Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2, AsylV 2)

Art. 67 Competenze

1 I consultori per il ritorno sono designati dai Cantoni; sono gli unici interlocutori della SEM.

2 I Cantoni possono istituire e gestire di comune intesa le strutture necessarie alla consulenza al ritorno o incaricare terzi a tal fine. Assicurano che i servizi di consulenza al ritorno abbiano accesso ai dati necessari per il loro lavoro, in particolare ai dati personali e ai dati concernenti le procedure.

3 La competenza per i consultori per il ritorno situati nei centri della Confederazione e negli aeroporti di Zurigo e Ginevra spetta alla SEM. Essa può delegare tale compito ai consultori cantonali per il ritorno oppure a terzi e disciplinare l’indennizzo delle spese in un accordo con essi.179

179 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

Art. 66 Rückkehrberatung

Rückkehrberatungsstellen in den Kantonen, in den Zentren des Bundes176 und an den Flughäfen Zürich-Kloten und Genf-Cointrin sorgen für die Verbreitung von Informationen über Rückkehr und Rückkehrhilfe bei kantonalen Behörden, interessierten privaten Institutionen und bei Personen aus dem Asylbereich sowie bei Personen nach Artikel 60 AIG177. Die Rückkehrberatungsstellen führen individuelle Rückkehrberatungen für Interessierte durch.

176 Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 8. Juni 2018, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2018 2875).

177 SR 142.20

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.