142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

142.312 Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2, AsylV 2)

Art. 66 Consulenza per il ritorno

I consultori per il ritorno situati nei Cantoni, nei centri della Confederazione177 e negli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin diffondono informazioni in merito al ritorno e all’aiuto in tal senso destinate alle autorità cantonali, alle pertinenti istituzioni private, alle persone del settore dell’asilo nonché alle persone giusta l’articolo 60 LStrI178. I consultori per il ritorno forniscono agli interessati consulenze individuali in vista del ritorno.

177 Nuova espr. giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

178 RS 142.20

Art. 65

Aufgehoben

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.