142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

142.312 Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 über Finanzierungsfragen (Asylverordnung 2, AsylV 2)

Art. 68 Sussidi federali ai Cantoni

1 La SEM versa i sussidi federali ai Cantoni per la consulenza per il ritorno giusta l’articolo 66 nel quadro del preventivo da fissarsi annualmente. Essi servono esclusivamente a coprire le spese amministrative e di personale ordinarie insorte nel quadro della consulenza per il ritorno giusta l’articolo 66.

2 I sussidi federali versati ai Cantoni per la consulenza per il ritorno sono composti da una somma forfettaria di base e da una somma forfettaria per la prestazione.

3 La somma forfettaria di base è fissata come segue:

Cantone

franchi

Cantone

franchi

Argovia

  62 174

Nidvaldo

  23 161

Appenzello Esterno

  19 710

Obvaldo

  20 086

Appenzello Interno

  15 365

Sciaffusa

  21 505

Basilea Campagna

  41 785

Svitto

  26 986

Basilea Città

  25 501

Soletta

  37 482

Berna

125 565

San Gallo

  47 782

Friburgo

  42 715

Ticino

  31 928

Ginevra

  59 619

Turgovia

  20 662

Glarona

  21 206

Uri

  18 103

Grigioni

  28 554

Vaud

  83 285

Giura

  20 431

Vallese

  47 220

Lucerna

  47 925

Zugo

  25 072

Neuchâtel

  30 028

Zurigo

156 156.180

4 La somma forfettaria per la prestazione ammonta a 1000 franchi per ogni persona che durante l’anno precedente ha lasciato la Svizzera.181

5 L’80 per cento del versamento delle somme forfettarie giusta i capoversi 3 e 4 avviene ogni primo trimestre dell’anno civile corrente sui conti di compensazione dei Cantoni presso i Servizi federali di cassa e contabilità. Gli importi restanti sono versati alla fine dell’anno civile se, conformemente alla legge federale del 5 ottobre 1990182 sugli aiuti finanziari e le indennità, non sono tagliati o non devono essere rimborsati.

6 Presupposto per l’erogazione dei contributi federali di cui al capoverso 5 è l’esistenza di un rapporto di attività dei Cantoni per l’anno civile successivo.

7 In caso di considerevole aumento o diminuzione delle domande d’asilo il DFGP può adattare le somme forfettarie di cui ai capoversi 3 e 4.

180 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2875).

181 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2875).

182 RS 616.1

Art. 67 Zuständigkeiten

1 Die kantonalen Rückkehrberatungsstellen werden vom Kanton bezeichnet; sie sind die ausschliesslichen Ansprechpartner für das SEM.

2 Die Kantone können sich zum Zweck der Schaffung und Unterhaltung der für die Rückkehrberatung notwendigen Strukturen zusammenschliessen oder Dritte damit beauftragen. Sie stellen sicher, dass die Rückkehrberatungsstellen Zugang zu den für ihre Arbeit notwendigen Daten, namentlich Personalien und Verfahrensstand, haben.

3 Zuständig für die Rückkehrberatungsstellen in den Zentren des Bundes und an den Flughäfen Zürich und Genf ist das SEM. Es kann diese Aufgabe kantonalen Rückkehrberatungsstellen oder Dritten übertragen; in diesem Fall schliesst es mit diesen eine Vereinbarung über die Abgeltung ab.178

178 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 8. Juni 2018, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2018 2875).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.